Che cos’è il regolamento CLP?
Il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele) è il nuovo sistema di etichettatura delle sostanze e delle miscele attuato nell’UE.
Storia del regolamento CLP
Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e ha sostituito le direttive sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE) e sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Tali direttive sono state abrogate il 1° giugno 2015. Inoltre, il regolamento CLP è collegato al regolamento REACH, che è la normativa europea sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze e miscele chimiche.
Pertanto, il CLP rappresenta un elemento chiave per garantire l’uso sicuro delle sostanze e delle miscele chimiche nell’UE.
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Regolamento delegato (UE) n. 2023/707 della Commissione
Il regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento CLP per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele, è stato pubblicato il 31 marzo 2023.
Con tale regolamento sono state incluse 4 nuove classi di pericolo:
Interferenti endocrini per la salute umana (categoria 1 e 2).
Interferenti endocrini per l’ambiente (categoria 1 e 2).
Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili.
Il ruolo dell’INTCF (Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze Forensi) nella normativa CLP
L’articolo 45.1 del CLP recita:
Gli Stati membri designano uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Tali informazioni includono la composizione chimica delle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici, compresa l’identità chimica delle sostanze presenti in miscele per le quali l’agenzia, conformemente all’articolo 24, ha accolto la richiesta di usare una denominazione chimica alternativa.